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Ritenuta fiscale interessi sul conto deposito

Esiste una tassazione sui conto deposito? E a quanto ammontano queste tasse? In questo articolo troverai le risposte a questi quesiti: cercheremo di fare chiarezza sul tema, parleremo di ritenuta fiscale e di dichiarazione degli interessi sui conti deposito.

Gli interessi attivi maturati sulle somme depositate dal cliente sul conto deposito aperto presso la banca sono sottoposte alla ritenuta fiscale del 26%. Quest’ultima consiste in un prelievo operato alla fonte direttamente da parte della banca.

La ritenuta sugli interessi prodotti dai depositi (analogamente a quanto accade per i conti correnti bancari e postali) è regolata dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Ritenuta fiscale sul conto depositoL’elevazione dell’aliquota di tassazione al 26%, disposta dall’articolo 3 del D.L. n. 66 del 2014, lettera b) comma 7, viene applicata dagli istituti di credito a tutti gli interessi sui conti depositi (e sui conti correnti) maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Come chiarito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 19/E del 27 giugno 2014), la tassazione del 26% trova applicazione per quei redditi di capitale (interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari) nei cui confronti il cliente ha maturato il diritto a percepirli dal 1° luglio 2014. Il criterio adottato è quello, quindi, della maturazione e non dell’esigibilità delle somme.

L’incremento delle imposte, che ha coinvolto i proventi e i guadagni derivanti da conti e depositi bancari e in generale da attività finanziarie, non ha invece avuto impatto sui profitti provenienti dalle obbligazioni governative. Per questo motivo, il Governo punta a promuovere il risparmio investito nei prodotti finanziari emessi dallo Stato (come BOT, BTP, CCT, ecc.), che sono soggetti a una tassazione ridotta del 12,50% attraverso un’imposta sostitutiva.

Sono, invece, non imponibili gli interessi e gli altri proventi versati a soggetti non residenti e maturati sui conti deposito (e conti correnti bancari e postali) che, ai sensi dell’articolo 23 del D.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR – testo unico delle imposte sui redditi), non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Dalla lettura dell’art. 2 del TUIR si evince che si presumono non residenti nel territorio dello Stato le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno (183 giorni o, in caso di anno bisestile, 184) non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o, anche se non iscritti in quest’ultime, non hanno comunque né la residenza né il domicilio all’interno del Paese.

Gli interessi maturati sui conti depositi non devono essere dichiarati

Gli interessi sui conti deposito costituiscono ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 redditi di capitale (analogamente a quanto avviene per gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti).

Più precisamente, secondo quanto dispone il comma 1 dell’articolo 45 del D.P.R. n. 917, l’ammontare da considerare come reddito di capitale è pari alla differenza tra la somma riscossa a scadenza e quella inizialmente investita.

Dal momento che gli interessi così maturati sulle somme depositate sono assoggettati a una ritenuta fiscale, e cioè a un’imposizione alla fonte eseguita direttamente dalla banca, comporta che gli stessi siano corrisposti al contribuente al netto dell’imposizione fiscale con la conseguenza che non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, cioè nel 730 o nel Modello Redditi ex Unico (quest’ultimo dev’essere adottato se il contribuente ha percepito nell’anno precedente redditi d’impresa, di lavoro autonomo o redditi diversi da quelli considerati nel modello 730).

È l’istituto di credito a trattenere l’aliquota dagli interessi lordi e a versarla successivamente all’Agenzia delle Entrate.

Eccezione al principio d’esenzione all’indicazione degli interessi maturati in dichiarazione

Un’importante eccezione al principio in base al quale gli interessi maturati sui conti deposito, perché già tassati alla fonte, non devono essere indicati in dichiarazione è rappresentata dall’assegno familiare.

Nel determinare il suo ammontare, occorre considerare anche i redditi esenti da imposta e quelli sottoposti a ritenuta d’imposta alla fonte o a imposta sostitutiva se superano i 1.032,92 euro.

Rientrano in questa categoria anche gli interessi maturati sui depositi (analogamente a quanto avviene per gli interessi sui conti correnti postali e bancari, interessi da titoli di Stato quali CCT e BOT).

Posto che la normativa pone la soglia minima di 1.032,92 euro, solo gli interessi maturati sui conti depositi che siano superiori a tale somma andranno dichiarati.

Si tratta comunque di casi meno frequenti poiché tali somme d’interessi corrispondono a ingenti somme presenti sul conto deposito. Comunque nell’ipotesi in cui si ricada in quest’ultimo caso, gli interessi percepiti vanno inseriti nel rigo D2 della dichiarazione nella parte relativa alla sezione dei redditi diversi di capitale. All’interno della medesima sezione, devono essere inseriti, se presenti, anche gli altri proventi derivanti da mutui e conti correnti.

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Ultimo aggiornamento: 19/11/2024